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RECLAMI

L’intermediario assicurativo informa che:

a ) l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge.

b) il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all’intermediario all’indirizzo sopabroker@pcert.postecert.it o all’impresa preponente nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge (45 giorni), di rivolgersi all’IVASS o alla Consob, secondo quanto indicato nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato con l’intermediario o con l’impresa preponente.

c ) Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nel DIP (Documento Informativo Precontrattuale)

d) gli assicurati hanno la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (Consap Spa, Fondo di Garanzia per i Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione, Via Yser, 14 – 00198 Roma _ PEC consap@pec.consap.it _ mail: fondobrokers@consap.it) per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).